Esenzione “madre-figlia”: valide anche le certificazioni tardive
Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13128, ha confermato
un orientamento sempre più consolidato in materia di esenzione “madre-figlia”
sui dividendi distribuiti a società estere residenti nell’Unione europea.
Il tema riguarda la documentazione necessaria per applicare
l’esenzione dalla ritenuta prevista dall’art. 27-bis del DPR 600/1973. La norma
stabilisce che la documentazione attestante il possesso dei requisiti debba
essere acquisita entro la data di pagamento dei dividendi.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, la certificazione
della società estera era arrivata dopo il pagamento degli utili. Nonostante
ciò, la Corte ha riconosciuto comunque il diritto all’esenzione, perché i
requisiti sostanziali richiesti dalla normativa risultavano effettivamente
presenti.
Secondo i giudici, quindi, assume maggiore rilevanza la
reale esistenza dei requisiti previsti dalla legge rispetto al semplice
rispetto formale della tempistica documentale.
La Cassazione ha inoltre precisato che la documentazione
preventiva tutela principalmente la società italiana che agisce come sostituto
d’imposta. Se la società decide di applicare direttamente l’esenzione senza
avere ancora ricevuto la documentazione, resta comunque responsabile nel caso
in cui emerga successivamente l’assenza dei requisiti richiesti.
L’orientamento conferma quindi un approccio sempre più sostanziale alla materia fiscale, già presente anche nella prassi dell’Agenzia delle Entrate in tema di dividendi, interessi e royalties infragruppo.