Splafonamento iva, due strade per rimediare

Con la sentenza 30800/2022, depositata lo scorso 19 ottobre, la Cassazione ha offerto importanti spunti circa il caso di un esportatore abituale che, avendo maturato plafond IVA per effetto di un’operazione di cessione non imponibile di un’imbarcazione di lusso a una società britannica, aveva successivamente dovuto emettere note di debito di sola Iva, provvedendo anche al relativo versamento, in quanto la società acquirente aveva deciso di destinare l’imbarcazione ad utilizzo privato.

Nel frattempo, però, il plafond Iva inizialmente maturato era stato già utilizzato dall’esportatore abituale per effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972.

Ebbene, secondo la Cassazione, la rettifica delle fatture attive – inizialmente emesse in regime di non imponibilità – mediante l’emissione di note di debito di sola Iva, annullando la precedente formazione di plafond, comportano l’assolvimento dell’Iva anche in relazione agli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972.

I rimedi all’indebita fruizione

Le modalità con cui l’esportatore può porre rimedio all’indebita fruizione del plafond Iva sugli acquisti – stante che la sopravvenuta necessità di assolvere l’Iva sulle operazioni di acquisto non comporta effetti sulla posizione dei suoi fornitori – sono sostanzialmente due:

1 qualora la rettifica si riferisca a operazioni effettuate nell’anno precedente, dovrà operare direttamente sulla Dichiarazione Iva riferita a tale anno, presentando una integrativa, stante l’impossibilità di rettificare retroattivamente i registri Iva delle annualità precedenti;

2 qualora la rettifica si riferisca a operazioni effettuate nell’anno in corso, invece, dovrà effettuare la rettifica con l’emissione e l’invio, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), di un documento elettronico di tipo «TD21 autofattura per splafonamento».

La guida alla compilazione della fattura elettronica dell’Agenzia delle Entrate spiega che tale documento va emesso nel caso in cui l’esportatore abituale, che acquista per un importo superiore al plafond disponibile, voglia sanare autonomamente tale situazione. Le possibilità, qualora l’esportatore scelga di utilizzare il documento TD21, sono due:

1 l’emissione di un’autofattura, da annotare sul registro degli acquisti, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata, da versare con F24 insieme agli interessi;

2 l’emissione di un’autofattura (recante le caratteristiche sopra indicate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, con l’assolvimento dell’Iva in sede di liquidazione periodica.