Ripartizione non proporzionale degli utili: trattamento fiscale delle somme ricevute dai soci

Quando una società decide di distribuire utili in modo non proporzionale tra i soci, le conseguenze fiscali possono cambiare in modo significativo.

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate aiuta a capire cosa succede in questi casi, prendendo spunto da una situazione concreta: una distribuzione “sbilanciata” a favore di un socio con esigenze di liquidità, accettata dagli altri soci.

La parte di utili che spetta al socio in base alla sua quota di partecipazione viene trattata come dividendo. Per questa parte trova applicazione l’esclusione da imposizione per il 95% prevista dall’art. 89, comma 2, del TUIR.

L’eventuale importo ricevuto in più rispetto alla quota “teorica” segue invece un trattamento diverso e viene qualificata come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR. Tale importo concorre quindi alla formazione del reddito imponibile del socio percettore nella misura del 100%.

Nella sua analisi, l’Agenzia delle Entrate ha considerato determinante soprattutto lo scopo dell’operazione volto a soddisfare le esigenze di liquidità di uno dei soci.

Ha inoltre considerato il fatto che gli altri soci abbiano accettato una distribuzione inferiore rispetto alla propria quota, anche al fine di mantenere la stabilità della compagine sociale.

È stato infine evidenziato che il socio beneficiario non è tenuto ad alcuna restituzione né nei confronti della società né degli altri soci.

Si tratta però di una situazione specifica riconducibile a un accordo di sostegno tra soci definito in via estemporanea a favore di uno di essi. Per questo motivo, la risposta n. 90/2026 non deve essere considerata espressione di un principio generale applicabile a ogni distribuzione non proporzionale degli utili.

Quando la distribuzione nasce da un accordo occasionale tra soci, la sua natura è diversa rispetto a quella prevista dalle regole statutarie. Nel caso analizzato, alcuni soci rinunciano a una parte degli utili a favore di un altro socio, senza che tale attribuzione abbia natura di liberalità.

Secondo questa impostazione, la società risulta estranea all’accordo di sostegno tra soci. La qualificazione come sopravvenienza attiva riguarda quindi la parte di utile che eccede quella spettante al socio in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale.

La risposta n. 90/2026 chiarisce che, in presenza di una distribuzione non proporzionale degli utili, la qualificazione fiscale delle somme percepite dipende dalla natura concreta dell’operazione. Quando l’eccedenza deriva da un accordo occasionale tra soci, tale importo può essere trattato come sopravvenienza attiva e concorrere integralmente alla formazione del reddito imponibile.

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