Transizione 5.0: non si esclude il riporto del credito non utilizzato oltre il 2026

Per i cosiddetti “esodati” della Transizione 5.0 è riconosciuto nel 2026 un credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto con le comunicazioni per le quali il GSE aveva dichiarato l’esaurimento delle risorse disponibili, a fronte di investimenti comunque tecnicamente ammissibili.

L’articolo 8, comma 3, del DL 38/2026 stabilisce che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

La disciplina va letta in coordinamento con quanto previsto per il credito d’imposta Transizione 5.0 dall’articolo 38, comma 13, del DL 19/2024, che utilizza la medesima formulazione normativa e prevede espressamente la possibilità di riportare in avanti la quota di credito non utilizzata entro il termine annuale, ripartendola in cinque quote annuali di pari importo.

Lo stesso DL 38/2026 dispone che, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 38 del DL 19/2024. Ne consegue che anche il credito riconosciuto agli esodati segue la medesima disciplina, inclusa la possibilità di riporto dell’eventuale quota non fruita entro il 31 dicembre 2026.

In base al quadro normativo vigente, il credito d’imposta non utilizzato entro tale termine non si perde, ma può essere utilizzato negli anni successivi secondo il meccanismo della ripartizione in quote annuali.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026, con la quale è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, conferma l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 38 del DL 19/2024 per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal DL 38/2026.

Aggiungi qui il testo dell’intestazione