Transfer pricing: le garanzie infragruppo gratuite sono escluse in presenza di valide ragioni economiche
Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato alcuni principi relativi all’applicazione della disciplina sul transfer pricing prevista dall’art. 110, comma 7 del TUIR, con riferimento alla prestazione di garanzie reali all’interno di gruppi societari.
Il caso riguardava una società controllata italiana che aveva prestato una garanzia reale a favore della capogruppo statunitense senza richiedere alcuna remunerazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la gratuità dell’operazione non era supportata da valide ragioni economiche. Per questo motivo era stato effettuato un recupero a tassazione applicando la disciplina sui prezzi di trasferimento e determinando un valore normale della garanzia tramite il metodo CUP.
La Cassazione ha chiarito che, nelle operazioni infragruppo, il concetto di gratuità deve essere valutato dal punto di vista economico. Anche in assenza di un corrispettivo immediato, infatti, un’impresa può ottenere un vantaggio economico indiretto o futuro attraverso l’operazione effettuata.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 31 maggio 2018, causa C-382/16, Hornbach-Baumarkt), secondo cui la presenza di valide ragioni economiche può escludere l’applicazione della disciplina sul transfer pricing quando l’operazione risponde a un interesse del gruppo e al successo economico delle sue società.
Lo stesso principio era già stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 7361/2024 in relazione ai finanziamenti infragruppo concessi senza interessi o a tassi non di mercato. In questi casi, il contribuente può dimostrare che le modalità dell’operazione siano motivate da ragioni economiche interne al gruppo.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la società italiana avesse dimostrato l’esistenza di motivazioni economiche concrete. Tra queste sono stati individuati i possibili ricavi futuri derivanti dall’operazione, il vantaggio economico legato ai tassi di interesse e la situazione di difficoltà finanziaria della capogruppo, il cui eventuale dissesto avrebbe potuto compromettere anche la continuità della controllata italiana.
Per questi motivi, la Cassazione ha confermato che la disciplina sul transfer pricing non si applica alla prestazione gratuita di una garanzia infragruppo quando l’operazione è sostenuta da valide ragioni economiche e da un interesse concreto al successo economico del gruppo.