TAX CREDIT ZES UNICA: agevolabile l’investimento in leasing anche prima della comunicazione preventiva
Con la risposta a interpello n. 169/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto operativo rilevante per le imprese che intendono accedere al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, disciplinato dall’articolo 16 del DL 124/2023 e da ultimo prorogato, senza soluzione di continuità, dall’articolo 1, comma 438, lettera b), della L. 199/2025, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Il caso riguardava una società che aveva acquisito un bene strumentale tramite un contratto di leasing stipulato e consegnato a febbraio 2026, quindi prima della comunicazione preventiva che, per il 2026, gli operatori devono presentare all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio, indicando le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle programmate entro fine anno. La società si chiedeva se questa tempistica fosse compatibile con il “principio di incentivazione” previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), che esclude dall’agevolazione i progetti avviati prima dell’entrata in vigore della misura.
L’Agenzia ha risposto positivamente, precisando che per le agevolazioni fiscali il rispetto del principio di incentivazione non va valutato in base al momento della comunicazione preventiva, bensì verificando che il progetto non sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della disciplina agevolativa.
L'”avvio” dell’investimento coincide, secondo il GBER (art. 2, § 1, punto 23), con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni, oppure con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’operazione.
Poiché il credito d’imposta ZES unica per il triennio 2026-2028 era già vigente quando la società ha stipulato il contratto di leasing, il progetto risulta avviato successivamente all’entrata in vigore dell’agevolazione: il principio di incentivazione è quindi rispettato, a prescindere dal fatto che stipula e consegna del bene siano avvenute prima dell’invio della comunicazione preventiva.
Ne deriva un vantaggio operativo concreto per le imprese: chi ha già avviato investimenti tramite leasing nei primi mesi del 2026 non perde il diritto al credito d’imposta ZES unica, e può quindi programmare gli acquisti senza dover attendere la finestra di comunicazione preventiva per non compromettere l’accesso all’agevolazione.
Resta fermo che l’accesso al beneficio è comunque subordinato al rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa, inclusi l’invio della comunicazione preventiva (31 marzo – 30 maggio 2026) e della comunicazione integrativa (3-17 gennaio 2027).