Incentivi fiscali per il miglioramento sismico e il recupero edilizio
Negli ultimi anni, la consapevolezza della necessità di rendere gli edifici più sicuri e resilienti agli eventi sismici ha portato ad una crescente attenzione verso gli incentivi fiscali volti a promuovere il miglioramento sismico e il recupero edilizio.
In questo contesto, è fondamentale comprendere le detrazioni IRPEF disponibili e i dettagli che le caratterizzano.
Tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero edilizio rientrano quelli dedicati all’adozione di misure antisismiche, con particolare attenzione alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici. Ciò include non solo l’effettiva esecuzione delle opere ma anche la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
È importante notare che tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. In caso di interventi nei centri storici, devono seguire progetti unitari anziché concentrarsi su singole unità immobiliari.
Per coloro che optano per questo tipo di interventi su immobili residenziali, è possibile beneficiare di una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Il Sismabonus
Il Sismabonus si concentra sugli interventi antisismici specificati precedentemente, offrendo detrazioni maggiori e regole più specifiche. Per alcuni soggetti e spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, è possibile accedere al superbonus del 110%, secondo l’art. 119 del DL 34/2020. Tuttavia, è importante notare che in presenza del superbonus, il contribuente non può scegliere di applicare altre agevolazioni.
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 (a condizione che le procedure autorizzatorie siano state avviate successivamente al 4 agosto 2013 e che gli interventi riguardino abitazioni principali o attività produttive), si applica una detrazione potenziata al 65% per i fabbricati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 le detrazioni sono state riformulate, con particolare attenzione alle zone sismiche ad alta pericolosità. Per beneficiare dell’agevolazione, le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017, e gli interventi devono riguardare edifici nelle zone sismiche specificate.
La detrazione spetta sia ai soggetti IRPEF che a quelli IRES, con le spese sostenute a loro carico e la proprietà o detenzione dell’immobile. Anche i titolari di reddito d’impresa possono accedere all’agevolazione.
Dal 1° gennaio 2018, le detrazioni sono state estese agli Istituti autonomi per le case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi di efficienza energetica.
Il Sismabonus acquisti
Il Sismabonus acquisti si applica all’acquisto di singole unità immobiliari all’interno di edifici completamente ricostruiti situati nelle zone sismiche. In queste circostanze, la percentuale di detrazione varia dal 50% all’85%, a seconda delle condizioni e del periodo in cui si effettuano gli interventi. Vi è inoltre un limite massimo di spesa detraibile di 96.000 euro all’anno per ciascuna unità immobiliare.
È importante attenersi alle condizioni e ai tempi stabiliti dalla normativa vigente al fine di poter usufruire di tali agevolazioni fiscali.
La risposta numero 467 del 24 novembre 2024 fornita dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti relativi al “Sismabonus acquisti”.
Conferma, ad esempio, che è possibile beneficiare della remissione in bonis nel caso in cui il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico e il pagamento della sanzione di 250 euro, come previsto dall’articolo 11, comma 1 del DLgs. 471/97, avvengano nei seguenti casi:
- se si opta per la detrazione diretta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che include la prima quota della detrazione;
- se si opta per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo secondo l’articolo 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea inoltre la correttezza nel versare anticipatamente la suddetta sanzione, qualora ciò avvenga prima della dichiarazione, entro la data del contratto definitivo di compravendita o, nel caso di più immobili da alienare, del primo rogito.
La sanzione di 250 euro deve essere corrisposta dall’impresa responsabile della costruzione o ristrutturazione, poiché è l’ente obbligato a presentare l’asseverazione “preventiva”.
In conclusione, l’approfondimento delle detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento sismico e recupero edilizio rivela un quadro complesso ma ricco di opportunità per coloro che vogliono investire nella sicurezza e nella sostenibilità del proprio patrimonio immobiliare.